Art. 1
In vigore dal 30 set 1930
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta l'istanza 29 aprile 1930, con cui il commissario prefettizio di Velate Milanese, in esecuzione delle proprie deliberazioni 21 dicembre 1929 e 12 aprile 1930, chiede l'autorizzazione a trasferire la sede municipale nella frazione Usmate ed a modificare la denominazione del comune in «Usmate Velate»;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Milano con la deliberazione 26 febbraio 1930;
Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, e la legge 27 dicembre 1928, numero 2962;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il comune di Velate Milanese, in provincia di Milano, è autorizzato a trasferire la sede municipale alla frazione Usmate ed a modificare la propria denominazione in «Usmate Velate».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a S. Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1930 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 300, foglio 32. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-08-15;1261#art-1