Art. 20
AbrogatoLe tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-07-24;1313#art-ssr-20
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La disposizione riguarda l'articolo 20 dello Statuto dei Sindacati regionali degli architetti. Il testo non riporta il contenuto originario dell'articolo poiché l'intero provvedimento è stato formalmente abrogato. Di conseguenza, la disciplina in esso contenuta non produce più alcun effetto giuridico.
La norma disciplinava originariamente il funzionamento e l'organizzazione statutaria dei Sindacati regionali degli architetti all'interno dell'ordinamento corporativo dei professionisti e degli artisti.
Ai Sindacati regionali degli architetti e ai professionisti architetti aderenti alla relativa organizzazione prima della sua abrogazione.
Un architetto o un'associazione professionale che oggi consulti l'art. 20 dello Statuto dei sindacati regionali architetti riscontra che la norma non è più applicabile né vincolante, in quanto cancellata dall'ordinamento.
L'articolo 20, comma 1 dello Statuto dei Sindacati regionali degli architetti è stato inizialmente modificato dall'articolo 2, comma 1 del provvedimento 034U1379. Successivamente, l'intero provvedimento è stato definitivamente abrogato dall'articolo 1, comma 1 del D.P.R. 13 dicembre 2010, n. 248.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.