Statuto Sindacati regionali architettiTitolo IV

Art. 20

Abrogato
In vigore dal 10 feb 2011
Statuto Sindacati regionali architetti- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-07-24;1313#art-ssr-20

In sintesi

La disposizione riguarda l'articolo 20 dello Statuto dei Sindacati regionali degli architetti. Il testo non riporta il contenuto originario dell'articolo poiché l'intero provvedimento è stato formalmente abrogato. Di conseguenza, la disciplina in esso contenuta non produce più alcun effetto giuridico.

Perché esiste questa norma

La norma disciplinava originariamente il funzionamento e l'organizzazione statutaria dei Sindacati regionali degli architetti all'interno dell'ordinamento corporativo dei professionisti e degli artisti.

A chi si applica

Ai Sindacati regionali degli architetti e ai professionisti architetti aderenti alla relativa organizzazione prima della sua abrogazione.

Esempio pratico

Un architetto o un'associazione professionale che oggi consulti l'art. 20 dello Statuto dei sindacati regionali architetti riscontra che la norma non è più applicabile né vincolante, in quanto cancellata dall'ordinamento.

Cosa è cambiato

L'articolo 20, comma 1 dello Statuto dei Sindacati regionali degli architetti è stato inizialmente modificato dall'articolo 2, comma 1 del provvedimento 034U1379. Successivamente, l'intero provvedimento è stato definitivamente abrogato dall'articolo 1, comma 1 del D.P.R. 13 dicembre 2010, n. 248.

Domande frequenti

La norma contenuta nell'art. 20 è attualmente in vigore?No, l'intero provvedimento è stato espressamente abrogato e non è più in vigore.
Quale atto ha disposto l'abrogazione della norma?L'abrogazione dell'intero provvedimento è stata disposta dall'art. 1, comma 1 del D.P.R. 13 dicembre 2010, n. 248.
L'articolo 20 dello Statuto ha subito modifiche prima di essere abrogato?Sì, l'art. 20, comma 1 dello Statuto dei Sindacati regionali degli architetti era stato precedentemente modificato dall'art. 2, comma 1 del provvedimento 034U1379.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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