Art. 13
AbrogatoLe tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-07-24;1313#art-ssr-13-2
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L'articolo 13 faceva parte dello statuto dedicato ai sindacati regionali dei periti industriali, inserito nel quadro dell'organizzazione professionale e sindacale dell'epoca. Nel tempo ha subito modifiche ai commi 2 e 8. Successivamente, l'intero provvedimento di cui l'articolo faceva parte è stato formalmente e integralmente abrogato. Di conseguenza, la disposizione non è più in vigore e non produce più alcun effetto giuridico.
La norma disciplinava l'organizzazione statutaria dei sindacati regionali dei periti industriali all'interno della Confederazione dei professionisti e degli artisti. Il testo attuale ne certifica la definitiva abrogazione.
La disposizione si rivolgeva originariamente ai periti industriali e alle rispettive articolazioni sindacali regionali, ma non è più applicabile a nessun soggetto essendo stata abrogata.
Un perito industriale o un sindacato regionale che oggi ricerchi le regole statutarie del settore non può più applicare questa norma, poiché l'intero provvedimento è stato cancellato dall'ordinamento giuridico. I soggetti interessati devono quindi fare riferimento unicamente alla normativa successiva e vigente.
L'articolo 13 (commi 2 e 8) dello Statuto dei Sindacati regionali dei periti industriali era stato inizialmente modificato dall'art. 2, comma 1 del provvedimento 034U1379. In seguito, l'art. 1, comma 1 del D.P.R. 13 dicembre 2010, n. 248 ha abrogato integralmente l'intero provvedimento.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.