Art. 1

In vigore dal 9 set 1930
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta l'istanza 18 gennaio 1930 con cui il podestà di Peschiera sul Lago di Garda, in esecuzione della propria deliberazione 7 dicembre 1929, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in «Peschiera del Garda». Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Verona con la deliberazione 25 febbraio 1930; Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale approvata con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, la legge 27 dicembre 1928, n. 2962; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Il comune di Peschiera sul Lago di Garda, in provincia di Verona, è autorizzato a modificare la propria denominazione in «Peschiera del Garda». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, 26 giugno 1930 - Anno VIII VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1930 - Anno VIII Atti del Governo, registro 299, foglio 114. - Ferzi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-06-26;1144#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Autorizzazione al comune di Peschiera sul Lago di Garda a modificare la propria denominazione in «Peschiera del Garda». — Testo vigente | Portale Normativo