Art. 1
In vigore dal 9 set 1930
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta l'istanza 18 gennaio 1930 con cui il podestà di Peschiera sul Lago di Garda, in esecuzione della propria deliberazione 7 dicembre 1929, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in «Peschiera del Garda».
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Verona con la deliberazione 25 febbraio 1930;
Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale approvata con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il comune di Peschiera sul Lago di Garda, in provincia di Verona, è autorizzato a modificare la propria denominazione in «Peschiera del Garda».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, 26 giugno 1930 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 114. - Ferzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-06-26;1144#art-1