Art. 1

In vigore dal 17 lug 1930
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta l'istanza 9 aprile 1930, con cui il podestà di Ariano di Puglia, in esecuzione della propria deliberazione 10 settembre 1929, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune in quella di « Ariano Irpino »; Visto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Avellino con la deliberazione 10 dicembre 1929; Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, e la legge 27 dicembre 1928, n. 2962; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Il comune di Ariano di Puglia, in provincia di Avellino, è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Ariano Irpino ». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 giugno 1930 - Anno VIII VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1930 - Anno VIII Atti del Governo, registro 297, foglio 104. - Mancini.
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