Art. 1
In vigore dal 10 lug 1930
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la nota 30 novembre 1929, n. 762340 700-1 con cui il Ministero delle comunicazioni, allo scopo di ovviare agli inconvenienti che si verificano nel funzionamento dei servizi postali e telegrafici, ha proposto che sia modificata la denominazione della frazione Putignano del comune di Pisa, perché omonima del comune di Putignano, in provincia di Bari;
Veduta la deliberazione 20 luglio 1929 con cui il podestà di Pisa chiede che la denominazione di detta frazione sia modificata in «Putignano Pisano»;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Pisa con la deliberazione 30 ottobre 1929;
Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, numero 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, nonché la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
il comune di Pisa è autorizzato a modificare la denominazione della frazione Putignano in quella di «Putignano Pisano».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 297, foglio 78. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-06-02;795#art-1