Art. 1

In vigore dal 9 lug 1930
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il R. decreto legge 22 dicembre 1927, n. 2574; Visto il R. decreto 28 marzo 1929, n. 519; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze, per le corporazioni, per l'agricoltura e foreste; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Al comma S dell'art. 29 del R. decreto 28 marzo 1929, n. 519, dopo la parola «ridurre» aggiungere le parole: «postergare, cancellare». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 maggio 1930 - Anno VIII VITTORIO EMANUELE. Ciano - Mosconi - Bottai - Acerbo. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1930 Anno VIII Atti del Governo, registro 297, foglio 76. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-05-19;793#art-1

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Art. 1 Modificazione all'art. 29 del R. decreto 28 marzo 1929, n. 519, relativo all'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni. — Testo vigente | Portale Normativo