Art. 1
In vigore dal 9 lug 1930
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto legge 22 dicembre 1927, n. 2574;
Visto il R. decreto 28 marzo 1929, n. 519;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze, per le corporazioni, per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Al comma S dell'art. 29 del R. decreto 28 marzo 1929, n. 519, dopo la parola «ridurre» aggiungere le parole: «postergare, cancellare».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 maggio 1930 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE.
Ciano - Mosconi - Bottai -
Acerbo.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1930 Anno VIII
Atti del Governo, registro 297, foglio 76. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-05-19;793#art-1