Art. 1
In vigore dal 16 lug 1930
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 4 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura;
Visto l'art. 8 del regolamento approvato con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1955, per l'applicazione della legge suddetta;
Visto il Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1957, che approva la tabella indicante le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le otto ore giornaliere o le 48 settimanali di lavoro;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Alla tabella approvata con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1957, indicante le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali di lavoro, sono aggiunte le seguenti voci:
Parte di provvedimento in formato grafico
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Bottai.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 297, foglio 83. - MANCINI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-05-12;807#art-1