Art. 1

In vigore dal 16 lug 1930
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 4 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura; Visto l'art. 8 del regolamento approvato con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1955, per l'applicazione della legge suddetta; Visto il Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1957, che approva la tabella indicante le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le otto ore giornaliere o le 48 settimanali di lavoro; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: Alla tabella approvata con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1957, indicante le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali di lavoro, sono aggiunte le seguenti voci: Parte di provvedimento in formato grafico Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Bottai. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1930 - Anno VIII Atti del Governo, registro 297, foglio 83. - MANCINI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-05-12;807#art-1

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Art. 1 Aggiunta di voci alla tabella approvata con R. decreto 10 settembre 1923, n. 1957, indicante le industrie e le lavorazioni per le quali e' consentita la facolta' di superare le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali di lavoro. — Testo vigente | Portale Normativo