Art. 1

In vigore dal 18 lug 1930
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Viste le deliberazioni 29 settembre 1923 e 26 marzo 1925, con le quali il comune di Alghero chiese il passaggio del suo porto dalla quarta alla terza classe della seconda categoria; Visto l'elenco degli enti interessati, con la quota di spese a carico di ciascuno di essi, redatto il 31 marzo 1928 dall'ufficio del Genio civile di Sassari; Uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato; Vista la legge (testo unico) 2 aprile 1885, n. 3095, ed il relativo regolamento 26 settembre 1904, n. 713; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo: Il porto di Alghero in provincia di Sassari è inscritto nella 3ª classe della 2ª categoria ed è approvato l'elenco, vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, degli enti interessati alle spese del porto in parola, con le quote di contributo da ciascuno di essi dovute. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII VITTORIO EMANUELE. Di Crollalanza. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1930 - Anno VIII Atti del Governo, registro 297, foglio 115. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-05-01;852#art-1

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Art. 1 Iscrizione del porto di Alghero, in provincia di Sassari, nella 3ª classe della 2ª categoria. — Testo vigente | Portale Normativo