Art. 1

In vigore dal 30 mag 1930
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Ritenuto che, nell'interesse del regolare funzionamento dei servizi postali e telegrafici, si rende necessario modificare la denominazione della frazione Santo Pietro del comune di Capannoli, omonima di quella di Santo Pietro in provincia di Catania; Veduta la deliberazione 18 ottobre 1929 con cui il podestà di Capannoli determina di modificare la denominazione di detta frazione in «Santo Pietro Belvedere»; Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Pisa con la deliberazione 15 febbraio 1930; Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, nonché la legge 27 dicembre 1928, n. 2962; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Il comune di Capannoli, in provincia di Pisa, è autorizzato a modificare la denominazione della frazione Santo Pietro in quella di «Santo Pietro Belvedere». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1930 - Anno VIII Atti del Governo, registro 296, foglio 44. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-04-03;517#art-1

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Art. 1 Autorizzazione al comune di Capannoli (Pisa) a modificare la denominazione della frazione Santo Pietro in quella di «Santo Pietro Belvedere». — Testo vigente | Portale Normativo