Art. 1

In vigore dal 11 mag 1930
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta l'istanza 9 dicembre 1929 con cui il podestà di Greve, in esecuzione della propria deliberazione 26 agosto 1929, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione della frazione Strada in «Strada in Chianti»; Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Firenze con la deliberazione 22 novembre 1929; Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148; il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839; la legge 4 febbraio 1926, n. 237; il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957; la legge 27 dicembre 1928, n. 2962; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Il comune di Greve, in provincia di Firenze, è autorizzato a modificare la denominazione della frazione Strada in quella di «Strada in Chianti». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 marzo 1930 - Anno VIII VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1930 - Anno VIII Atti del Governo, registro 295, foglio 120. - Mancini.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-03-31;387#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo