Art. 1
In vigore dal 4 mag 1930
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 3 della legge 15 marzo 1923, n. 692, relativa alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura;
Visto l'art. 6 del regolamento per l'applicazione della legge suddetta approvato con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1955;
Vista la tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, approvata con Nostro decreto 6 dicembre 1923, n. 2657;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Alla tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, approvata con R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, è aggiunta la seguente voce:
« 37. Operai addetti al funzionamento e alla sorveglianza dei telai per la segatura del marmo, a meno che nella particolarità del caso a giudizio dell'Ispettorato corporativo manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 ».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 marzo 1930 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE.
Bottai.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 295, foglio 86. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-03-31;357#art-1