Art. 1
In vigore dal 27 apr 1930
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vedute le deliberazioni 26 aprile 1929 e 5 gennaio 1930 del podestà Vallenoncello, nonché 8 maggio 1929 e 5 gennaio 1930 del podestà di Pordenone, con le quali si richiede, ai sensi dell'art. 118 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, l'unione del comune di Vallenoncello a quello di Pordenone;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Udine con deliberazione 15 giugno 1929;
Udito il Consiglio di Stato - sezione prima - in adunanza 25 febbraio 1930, il cui parere si intende nel presente decreto riportato;
Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, nonché la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il comune di Vallenoncello è unito a quello di Pordenone.
Tale unione sarà attuata alle condizioni fissate d'accordo dai podestà dei due Comuni con le deliberazioni in data 5 gennaio 1930.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 marzo 1930 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 295, foglio 46. - Mancini.
Storico versioni
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