Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-03-13;265#art-1

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Art. 1 Estensione agli impiegati ed agenti, addetti alla Regia zecca ed agli uffici di controllo presso le officine di produzione dei valori, delle norme di cui al R. decreto 23 agosto 1929, n. 1892. — Testo vigente | Portale Normativo