Art. 1
In vigore dal 17 apr 1930
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIÀ
Veduta l'istanza 26 dicembre 1929 con la quale il podestà di Pendolasco, in esecuzione della propria deliberazione 10 ottobre 1929, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune in quella di «Poggiridenti»;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Sondrio con deliberazione in data 21 novembre 1929;
Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, nonché la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il comune di Pendolasco, in provincia di Sondrio, è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di «Poggiridenti».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 marzo 1930 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 194. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-03-03;224#art-1