Art. 1

In vigore dal 6 apr 1930
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vedute le deliberazioni dei podestà di Cossato e di Castellengo, rispettivamente in data 5 e 14 settembre 1929, con le quali si richiede, ai sensi dell'art. 118 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, l'unione del comune di Castellengo a quello di Cossato; Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Vercelli con deliberazione 28 dicembre 1929; Udito il parere del Consiglio di Stato - sezione prima - in adunanza del 4 febbraio 1930, che si intende nel presente decreto integralmente riprodotto; Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926 n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, e la legge 27 di cembre 1928, n. 2962; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Il comune di Castellengo è unito a quello di Cossato. Tale unione sarà attuata alle condizioni concordate dai podestà dei due Comuni con le surriferite deliberazioni. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 febbraio 1930 • Anno VIII VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1930 - Anno VIII Atti del Governo, registro 294, foglio 99. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-02-18;144#art-1

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Art. 1 Unione del comune di Castellengo a quello di Cossato. — Testo vigente | Portale Normativo