Art. 1

In vigore dal 5 mar 1930
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la deliberazione 9 ottobre 1929 con la quale il podestà di Monzuno propone il trasferimento della sede del comune dalla frazione di Monzuno a quella di Vado; Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Bologna con la deliberazione 16 novembre 1929; Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148; il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839; nonché la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, e la legge 27 dicembre 1928, n. 2962; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affini dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Il comune di Monzuno, in provincia di Bologna, è autorizzato a trasferire la sede municipale dalla frazione di Monzuno a quella di Vado. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 gennaio 1930 - Anno VIII VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1930 - Anno VIII Atti del Governo, registro 293, foglio 71. - Ferzi.
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