Art. 1
In vigore dal 5 mar 1930
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la deliberazione 9 ottobre 1929 con la quale il podestà di Monzuno propone il trasferimento della sede del comune dalla frazione di Monzuno a quella di Vado;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Bologna con la deliberazione 16 novembre 1929;
Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148; il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839; nonché la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, e la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affini dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il comune di Monzuno, in provincia di Bologna, è autorizzato a trasferire la sede municipale dalla frazione di Monzuno a quella di Vado.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 gennaio 1930 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 293, foglio 71. - Ferzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-01-13;48#art-1