Art. 1
In vigore dal 11 feb 1930
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il Nostro decreto 29 novembre 1928-VII, n. 2800, col quale è dichiarata di pubblica utilità l'espropriazione a favore del Ministero dell'educazione nazionale e del comune di Orvieto dell'area ove trovansi i ruderi del tempio etrusco di Belvedere in quella città e della zona compresa tra la via Cassia Nuova, la viottola che scende al Pozzo di San Patrizio e la rupe di Belvedere;
Premesso che l'espropriazione e i lavori avrebbero dovuto compiersi nel termine di un anno dalla data di registrazione del decreto sovra citato;
Ritenuta la necessità di differire tale termine, essendo che le opere archeologiche previste non potranno essere condotte a termine nel tempo prestabilito;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il termine per la espropriazione e i lavori relativi al tempio etrusco di Belvedere in Orvieto è prorogato al 31 dicembre 1930.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 dicembre 1929 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE.
GIULIANO.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 110. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-23;2306#art-1