Art. 1

In vigore dal 11 feb 1930
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il Nostro decreto 29 novembre 1928-VII, n. 2800, col quale è dichiarata di pubblica utilità l'espropriazione a favore del Ministero dell'educazione nazionale e del comune di Orvieto dell'area ove trovansi i ruderi del tempio etrusco di Belvedere in quella città e della zona compresa tra la via Cassia Nuova, la viottola che scende al Pozzo di San Patrizio e la rupe di Belvedere; Premesso che l'espropriazione e i lavori avrebbero dovuto compiersi nel termine di un anno dalla data di registrazione del decreto sovra citato; Ritenuta la necessità di differire tale termine, essendo che le opere archeologiche previste non potranno essere condotte a termine nel tempo prestabilito; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo: Il termine per la espropriazione e i lavori relativi al tempio etrusco di Belvedere in Orvieto è prorogato al 31 dicembre 1930. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 dicembre 1929 - Anno VIII VITTORIO EMANUELE. GIULIANO. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1930 - Anno VIII Atti del Governo, registro 292, foglio 110. - Mancini.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-23;2306#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Proroga del termine per la espropriazione ed i lavori relativi al tempio etrusco di Belvedere in Orvieto. — Testo vigente | Portale Normativo