Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-16;2185#art-2

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Art. 2 Modificazioni ed aggiunte ad alcune norme attualmente in vigore per gli uffici secondari, le ricevitorie postali telegrafiche, le agenzie, i servizi rurali e l'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali telegrafici e gli agenti rurali. — Testo vigente | Portale Normativo