Art. 1

In vigore dal 22 gen 1930
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1322; Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9; Ritenuto che occorre provvedere alla sistemazione amministrativa dei territori situati fra la vecchia e la nuova frontiera del Regno, già compresi nelle circoscrizioni di Comuni austriaci; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: I territori situati fra la vecchia e la nuova frontiera del Regno, a partire dal cippo S 38 n. sino al cippo S 25 p., sono aggregati ai comuni di Forni Avoltri, Paluzza, Paularo e Moggio Udinese in conformità del progetto di delimitazione predisposto a cura della Prefettura di Udine, il quale progetto, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 dicembre 1929 - Anno VIII VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1929 - Anno VIII Atti del Governo, registro 291, foglio 135. - Ferzi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2165#art-1

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Art. 1 Sistemazione delle circoscrizioni comunali nella zona di frontiera della provincia di Udine. — Testo vigente | Portale Normativo