Art. 1

In vigore dal 26 gen 1930
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduti il R. decreto 5 marzo 1914, n. 184, e il decreto Luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048; Veduto l' della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e dei Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica; Abbiamo decretato e decretiamo: . All' del R. decreto 5 marzo 1914, n. 184, è sostituito il seguente: «La Commissione, di cui all'articolo precedente, ha sede presso il Ministero dell'interno, è nominata con decreto del Ministro per l'interno, e si rinnova ogni triennio. Ne fanno parte: a) un consigliere di Stato, che la presiede; b) il direttore generale della sanità pubblica; c) un ufficiale generale medico del Regio esercito; d) un ufficiale generale medico dell'Armata; e) un ufficiale superiore medico dell'ufficio centrale di sanità dell'Aeronautica, f) un ufficiale medico della M. V. S. N. di grado non inferiore a console; g) un direttore capo di divisione del Ministero dell'interno. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario di prima categoria del Ministero dell'interno».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-25;2193#art-1

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