Art. 1

In vigore dal 26 dic 1929
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054; Veduto il regolamento 4 maggio 1925, n. 653, sugli alunni, gli esami e le tasse scolastiche per gli Istituti medi d'istruzione; Veduti i Nostri decreti 5 maggio 1927, nn. 740 e 741; Veduto il Nostro decreto 18 aprile 1929, n. 673; Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100; Udito il Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo: . All'art. 80 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, è sostituito il seguente: «Alla fine dei primi due trimestri di scuola e al termine delle lezioni il Collegio dei professori delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2049#art-1

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