Art. 1
In vigore dal 26 dic 1929
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regolamento 4 maggio 1925, n. 653, sugli alunni, gli esami e le tasse scolastiche per gli Istituti medi d'istruzione;
Veduti i Nostri decreti 5 maggio 1927, nn. 740 e 741;
Veduto il Nostro decreto 18 aprile 1929, n. 673;
Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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All'art. 80 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, è sostituito il seguente:
«Alla fine dei primi due trimestri di scuola e al termine delle lezioni il Collegio dei professori delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2049#art-1