Art. 1
In vigore dal 18 dic 1929
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta l'istanza con cui il commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Casellina e Torri, in esecuzione della deliberazione 23 marzo 1929, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune stesso in quella di «Scandicci»;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Firenze con deliberazione 27 giugno 1929;
Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonché la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il comune di Casellina e Torri, in provincia di Firenze, è autorizzato a modificare la sua denominazione in quella di «Scandicci».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1929 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 290, foglio 136. - Ferzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2020#art-1