Testo unicoCapo XII

Art. 95

Abrogato

Art. 46 R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317.

In vigore dal 16 dic 2010
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007#art-tu-95

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Art. 46 R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317. (Art. 95 Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina.) — Testo vigente | Portale Normativo