Art. 1

In vigore dal 31 dic 1929
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la legge 24 giugno 1923, n. 1395; Visto il regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, e gli e seguenti del R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2145; Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per la giustizia, per l'interno, per l'educazione nazionale e per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo: Quando gli architetti iscritti negli albi delle Provincie comprese in un distretto di Corte d'appello non raggiungono nel complesso il numero di 25, essi saranno iscritti in altro albo costituito in un capoluogo di Provincia appartenente ad una Corte d'appello vicina, che verrà determinato con decreto del Ministro per la giustizia. Con analogo provvedimento possono riunirsi in unico albo, nella sede che verrà stabilita, gli iscritti nei distretti di più Corti d'appello, in ciascuna delle quali non si raggiunga il numero minimo di iscrizioni richiesto. La stessa disposizione si applica agli ingegneri. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII. VITTORIO EMANUELE. MUSSOLINI - ROCCO - GIULIANO - BIANCHI. Visto, il Guardasigilli: ROCCO. Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1929 - Anno VIII. Atti del Governo, registro 291, foglio 56. - FERZI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-31;2083#art-1

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Art. 1 Provvedimenti relativi all'iscrizione nell'albo degli architetti e degli ingegneri. — Testo vigente | Portale Normativo