Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-10;1758#art-1

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Art. 1 Assegnazione del posto spettante al Presidente ed ai Vice presidenti della Reale Accademia d'Italia, nonche' agli Accademici d'Italia, nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche. — Testo vigente | Portale Normativo