Art. 1
In vigore dal 12 set 1929
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo relativo alla istituzione d'una carta di transito per emigranti, stipulato tra l'Italia ed altri Stati a Ginevra il 14 giugno 1929.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-09-19;2009#art-1