Art. 1

In vigore dal 29 ott 1929
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto il Nostro decreto 15 aprile 1928, n. 923, col quale i comuni di Ponte Lambro e Lezza sono stati riuniti in unico Comune denominato «Pontelezza»; Veduta l'istanza con cui il podestà di Pontelezza, in esecuzione della deliberazione 23 aprile 1929, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in «Ponte Lambro»; Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Como con deliberazione 6 luglio 1929; Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonché le leggi 4 febbraio 1926, n. 237, e 27 dicembre 1928, n. 2962; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Il comune di Pontelezza, in provincia di Como, è autorizzato a modificare la propria denominazione in «Ponte Lambro». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 12 settembre 1929 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1929 - Anno VII Atti del Governo, registro 289, foglio 55. - Ferzi.
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Art. 1 Autorizzazione al comune di Pontelezza a modificare la sua denominazione in «Ponte Lambro». — Testo vigente | Portale Normativo