Art. 1

In vigore dal 19 ott 1929
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta l'istanza in data 3 luglio 1929 con cui il commissario prefettizio per la straordinaria amministrazione del comune di Settimo Milanese, in esecuzione della deliberazione 22 giugno 1929, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione della frazione Vighignolo in quella di «Vighignolo Venino»; Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Milano con deliberazione 8 agosto 1929; Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonché la legge 27 dicembre 1928, n. 2962; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Il comune di Settimo Milanese è autorizzato a modificare la denominazione della frazione Vighignolo in «Vighignolo Venino». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 29 agosto 1929 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1929 - Anno VII Atti del Governo, registro 289, foglio 8. - Mancini.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-08-29;1689#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Autorizzazione al comune di Settimo Milanese a modificare la denominazione della frazione Vighignolo in «Vighignolo Venino». — Testo vigente | Portale Normativo