Art. 1
In vigore dal 19 ott 1929
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta l'istanza in data 3 luglio 1929 con cui il commissario prefettizio per la straordinaria amministrazione del comune di Settimo Milanese, in esecuzione della deliberazione 22 giugno 1929, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione della frazione Vighignolo in quella di «Vighignolo Venino»;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Milano con deliberazione 8 agosto 1929;
Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonché la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il comune di Settimo Milanese è autorizzato a modificare la denominazione della frazione Vighignolo in «Vighignolo Venino».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 29 agosto 1929 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 289, foglio 8. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-08-29;1689#art-1