Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-08-08;1643#art-1

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Art. 1 Facolta' al Ministro per la marina di richiamare, per istruzioni militari del Corpo Reale equipaggi marittimi in congedo della classe 1906. — Testo vigente | Portale Normativo