Art. 1 Contributi scolastici suppletivi dovuti dai Comuni delle provincie di Aquila degli Abruzzi, Chieti, Pescara e Teramo in applicazione dell'art. 55, lettera b, del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, per il quinquennio 1 gennaio 1929-31 dicembre 1933. — Testo vigente | Portale Normativo