Art. 1
In vigore dal 28 lug 1929
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 3 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura;
Visto l'art. 6 del regolamento per l'applicazione del suddetto decreto-legge, approvato con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1955;
Visto il n. 8 della tabella approvata con Nostro decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall' del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, sopra citato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Il n. 8 della tabella approvata con Nostro decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, è così modificato:
8. - Personale addetto ai trasporti di persone e di merci:
Personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
Martelli.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1929 - Anno VII
Atti del governo, registro 286, foglio 39. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-06-17;1133#art-1