Art. 1

In vigore dal 2 lug 1929
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta l'istanza 1° aprile 1929, con cui il podestà di Arezzo, in esecuzione della propria deliberazione 17 gennaio 1929, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione della frazione «Giovi» in «Giovi di Arezzo»; Veduto il parere espresso dal commissario per la straordinaria amministrazione della provincia di Arezzo, con la deliberazione 28 febbraio 1929; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Il comune di Arezzo è autorizzato a modificare la denominazione della frazione «Giovi» in «Giovi di Arezzo». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 maggio 1929 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1929 - Anno VII Atti del Governo, registro 285, foglio 107. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-05-09;947#art-1

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Art. 1 Autorizzazione al comune di Arezzo a modificare la denominazione della frazione Giovi in «Giovi di Arezzo». — Testo vigente | Portale Normativo