Art. 1
In vigore dal 2 lug 1929
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta l'istanza 1° aprile 1929, con cui il podestà di Arezzo, in esecuzione della propria deliberazione 17 gennaio 1929, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione della frazione «Giovi» in «Giovi di Arezzo»;
Veduto il parere espresso dal commissario per la straordinaria amministrazione della provincia di Arezzo, con la deliberazione 28 febbraio 1929;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il comune di Arezzo è autorizzato a modificare la denominazione della frazione «Giovi» in «Giovi di Arezzo».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 maggio 1929 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 285, foglio 107. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-05-09;947#art-1