Art. 1

In vigore dal 26 giu 1929
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura; Visto l'art. 6 del regolamento per l'applicazione della legge suddetta, approvato con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1955; Vista la tabella approvata con Nostro decreto 6 dicembre 1923, n. 2657; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Alla tabella approvata con Nostro decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, è aggiunta la seguente voce: « Operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina, comunemente detti pompisti, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia) ». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 aprile 1929 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. Martelli. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1929 - Anno VII Atti del Governo, registro 285, foglio 46. - Ferzi.
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Art. 1 Aggiunta di una voce alla tabella approvata con R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, indicante le occupazioni alle quali non e' applicabile la limitazione dell'orario di lavoro. — Testo vigente | Portale Normativo