Art. 2

In vigore dal 18 giu 1929
Al prefetto di Pisa, sentita la Giunta provinciale amministrativa, è demandato di provvedere al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni di cui all'articolo precedente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato allo Corte dei conti, addì 27 maggio 1929 - Anno VII Atti del Governo, registro 284, foglio 189. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;801#art-2

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