Art. 2
In vigore dal 4 giu 1929
Al prefetto di Livorno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, è demandato di provvedere al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Campiglia Marittima e Castagneto Carducci in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta con l'.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 123. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;737#art-2