Art. 3

In vigore dal 4 giu 1929
Al prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, è demandato di determinare, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, le condizioni dell'aggregazione ad Asti dei Comuni di cui al precedente , nonché di provvedere al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Asti e quelli di Cinaglio e Castell'Alfero in dipendenza della variazione di circoscrizione disposta col citato . Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1929 - Anno VII Atti del Governo, registro 284, foglio 122. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;736#art-3

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