Art. 3

In vigore dal 4 giu 1929
Al prefetto di Bolzano è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, alla determinazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, delle condizioni della riunione dei comuni di Chiusa, Gudon, Lazfons, Velturno e delle località Fraghes e Gries, nonché alla sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune ampliato di Chiusa e quelli di Villandro e Laion, in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta con l'. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1929 - Anno VII Atti del Governo, registro 284, foglio 121. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;735#art-3

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