Art. 3

In vigore dal 2 giu 1929
Al prefetto di Messina, sentita la Giunta provinciale amministrativa, è demandato di determinare ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, le condizioni della riunione dei Comuni di cui all', nonché di provvedere al regolamento dei rapporti patrimoniali fra i comuni di Villafranca Tirrena e Messina in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta con l'. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1929 - Anno VII Atti del Governo, registro 284, foglio 113. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;727#art-3

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Art. 3 Riunione dei comuni di Bauso, Calvaruso e Saponara Villafranca, nonche' delle frazioni Divieto e Serro del comune di Messina, in un unico Comune con capoluogo Bauso e denominazione « Villafranca Tirrena ». — Testo vigente | Portale Normativo