Art. 2
In vigore dal 29 mag 1929
Al prefetto della Spezia è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Follo e Riccò del Golfo di Spezia in dipendenza della variazione di circoscrizione disposta con l'articolo precedente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 51 - Ferzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;666#art-2