Art. 4

In vigore dal 28 mag 1929
Al prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, è demandato di determinare, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, le condizioni della riunione dei Comuni di cui agli del presente decreto, nonché di provvedere al regolamento dei rapporti patrimoniali tra i comuni di Rocchetta Ligure e Cabella Ligure in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta coi citati . Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1929 - Anno VII Atti del Governo, registro 284, foglio 46. - Ferzi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;661#art-4

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Art. 4 Riunione del comune di Rocchetta Ligure, meno le frazioni Cremonte, Dovanelii, Piancerreto, Rosano e Serasso, e dei comuni di Albera Ligure e Cantalupo Ligure, nonche' della frazione Volpara del comune di Cabella Ligure, in un unico comune con denominazione e capoluogo «Rocchetta Ligure»; e aggregazione delle predette frazioni Cremonte, Dovanelli, Piancerreto, Rosano e Serasso al comune di Cabella Ligure. — Testo vigente | Portale Normativo