Art. 3
In vigore dal 21 mag 1929
Al prefetto di Salerno è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 9. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;623#art-3