Art. 3

In vigore dal 19 mag 1929
Il prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, determinerà, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, le condizioni della riunione dei comuni di Castel Ruggero e Torre Orsaia, e provvederà altresì, in dipendenza delle variazioni di circoscrizione di cui all', al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra l'ampliato comune di Torre Orsaia e quello di Roccagloriosa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1929 - Anno VII Atti del Governo, registro 283, foglio 236. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;610#art-3

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