Art. 4

In vigore dal 15 mag 1929
Il prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, determinerà, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, le condizioni dell'aggregazione del comune di Sant'Egidio del Monte Albino a quello di Angri e provvederà altresì, in dipendenza delle modificazioni di circoscrizione disposte con l', secondo comma, della legge 29 marzo 1928, n. 621, e con l' del presente decreto, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Angri e Scafati. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. MUSSOLINI. Visto, il Guardasigilli: ROCCO. Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1929 - Anno VII. Atti del Governo, registro 283, foglio 218. - FERZI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;593#art-4

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Art. 4 Aggregazione di parte del territorio del comune di Angri al comune di Scafati, ed aggregazione del comune di Sant'Egidio del Monte Albino a quello di Angri. — Testo vigente | Portale Normativo