Art. 2

In vigore dal 16 mag 1929
Al prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa, è demandato di provvedere alla determinazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, delle condizioni della unione dei Comuni richiamati nell'articolo precedente, nonché al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Carugo con Arosio e di Inverigo in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta con l'. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 marzo 1929 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alta Corte dei conti, addì 26 aprile 1929 - Anno VII Atti del Governo, registro 283, foglio 188. - Ferzi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-25;563#art-2

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