Art. 1

In vigore dal 10 gen 1947
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: I comuni di Alice Superiore, Gauna e Pecco sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo «Alice Superiore». Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Aosta, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 marzo 1929 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. MUSSOLINI. Visto, il Guardasigilli: ROCCO. Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1929 - Anno VII Atti del Governo, registro 283, foglio 183. - FERZI.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 507 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il comune di Pecco, aggregato a quello di Alice Superiore con Regio Decreto 25 marzo 1929, n. 558 e' ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto.

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Art. 1 Riunione dei comuni di Alice Superiore, Gauna e Pecco in un unico Comune con denominazione e capoluogo «Alice Superiore». — Testo vigente | Portale Normativo