Art. 1
In vigore dal 25 giu 1929
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduto l'art. 43 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 10 agosto 1907, n. 636;
Veduto il regolamento per la sanità marittima, approvato con R. decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato con i Regi decreti 7 luglio 1910, n. 573, 11 gennaio 1923, n. 167, e 29 novembre 1925, n. 2288;
Veduti i Regi decreti 20 maggio 1879, n. 178, e 19 ottobre 1898, n. 454;
Veduto il parere del Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Al secondo capoverso dell'art. 28 del regolamento per la sanità marittima, modificato col R. decreto 29 novembre 1925, n. 2288, è sostituito il seguente:
«Le sessioni di esame sono indette a cura del Ministero dell'interno ogni cinque anni, o entro minor tempo quando ciò sia richiesto dalle esigenze del servizio sanitario della Marina mercantile».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 marzo 1929 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Ciano
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 285, foglio 34. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-21;871#art-1