Art. 1

In vigore dal 3 mag 1929
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il Nostro decreto 24 novembre 1927, n. 2191; In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Il territorio pertinente al comune di Silvi, anteriormente all'emanazione del R. decreto 24 novembre 1927, n. 2191, è distaccato dal comune di Atri ed è ricostituito in Comune autonomo con denominazione e capoluogo «Silvi». Al prefetto di Teramo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, è demandato di provvedere al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Atri e quello di Silvi in dipendenza della su accennata variazione di circoscrizione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 marzo 1929 - Anno VII. VITTORIO EMANUELE. MUSSOLINI. Visto, il Guardasigilli: ROCCO. Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1929 - Anno VII Atti del Governo, registro 283, foglio 60. - SIROVICH.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-14;439#art-1

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Art. 1 Ricostituzione del comune di Silvi. — Testo vigente | Portale Normativo