Art. 1

In vigore dal 4 mag 1929
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: I comuni di Cassine-Gandine, Palazzo-Pignano e Scannabue sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo «Palazzo-Pignano». Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Cremona, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 marzo 1929 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. MUSSOLINI. Visto, il Guardasigilli: ROCCO. Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1929 - Anno VII Atti del Governo, registro 283, foglio 68. - SIROVICH.
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Art. 1 Riunione dei comuni di Cassine-Gandine, Palazzo-Pignano e Scannabue in un unico Comune con denominazione e capoluogo «Palazzo-Pignano». — Testo vigente | Portale Normativo