Art. 2
In vigore dal 3 mag 1929
Il prefetto di Aosta, sentita la Giunta provinciale amministrativa, determinerà, ai sensi e agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, le condizioni dell'aggregazione del comune di Perloz al comune di Ponte San Martino e provvederà altresì al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra quest'ultimo ed i comuni di Donnaz e Carema in dipendenza delle variazioni di circoscrizione disposte dal precedente articolo.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 marzo 1929 - Anno VII.
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI.
Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 63. - SIROVICH.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-07;442#art-2